Art. 13 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da: a) un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede; b) quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi oppure al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. 2. Le suddette prove attitudinali sono dirette ad accertare l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso.