Art. 13 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
saranno sottoposti a prove attitudinali da parte di  una  Commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da: 
      a) un funzionario del ruolo dei  dirigenti  tecnici  psicologi,
che la presiede; 
      b)  quattro  appartenenti  al  ruolo  dei   direttori   tecnici
psicologi oppure al ruolo dei commissari della Polizia di  Stato,  in
possesso  dell'abilitazione   professionale   di   perito   selettore
attitudinale. 
    2. Le suddette  prove  attitudinali  sono  dirette  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie  di  test  sia  collettivi  che  individuali,
nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione.
Su  richiesta  del  selettore,  la  commissione  puo'   disporre   la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i  test
siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo,  quest'ultimo
sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle   prove   la
commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che viene disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso.