Art. 15 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed  una
orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale, congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto penale, congiuntamente o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale. 
    3. Conseguono l'ammissione  alla  prova  orale  i  candidati  che
abbiano riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di
almeno 21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta. 
    4. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non  procede
alla valutazione dell'altro. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte sulle seguenti: diritto civile;  diritto  del  lavoro;
diritto della  navigazione;  ordinamento  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza; nozioni di medicina legale;  nozioni  di  diritto
internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato  tra  quelle
indicate nel presente bando; informatica. 
    6.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio  del  dizionario,  di  un
testo, nonche' in una  conversazione.  La  prova  di  informatica  e'
diretta ad accertare il possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un
livello sufficiente di conoscenza dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con  gli
standard europei. 
    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno 18/30.