Art. 15 Prove d'esame 1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto penale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. 3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno 21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta. 4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede alla valutazione dell'altro. 5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti: diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando; informatica. 6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno 18/30.