Art. 19 Svolgimento della prova orale 1. L'ammissione alla prova d'esame orale sara' comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto dal concorso. 3. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi. 4. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 6. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.