Art. 19 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno trenta giorni prima  della  data  fissata
per lo svolgimento della prova. 
    2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di
diritto dal concorso. 
    3. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi. 
    4. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    5.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato. 
    6. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova.