Art. 3 Requisiti di partecipazione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non aver compiuto il 32° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' elevato a quaranta anni. La partecipazione al concorso non e' soggetta a limiti di eta' per gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' di servizio alla data del bando, nonche' per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; e) aver conseguito, presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in una delle seguenti classi: 1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56); classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77); 2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S). Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Universita' della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. Sono validi, altresi', i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico previgente alla suddetta riforma, di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. 2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di nomina alla qualifica di commissario, escluso il requisito dell'eta' massima previsto dal primo comma, lettera d) del presente articolo. 3. Non potranno partecipare al concorso gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell'art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'efficienza fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 7. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato.