Art. 3 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) non aver compiuto il 32° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Per gli  appartenenti  ai
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'eta',  per
la partecipazione  al  concorso,  e'  elevato  a  quaranta  anni.  La
partecipazione al concorso non e' soggetta a limiti di eta'  per  gli
appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti
della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' di servizio
alla data del bando, nonche' per  gli  appartenenti  al  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato; 
      e) aver conseguito, presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana o un Istituto di  istruzione  universitario  equiparato,  il
titolo   di   laurea   rientrante,   come   stabilito   dal   decreto
interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, in una delle seguenti classi: 
        1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell'economia  (LM-56);
classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica  (LM-62);
classe  delle  lauree   magistrali   in   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree  magistrali  in  scienze
economico-aziendali (LM-77); 
        2)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in  scienze  dell'economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della  politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe  delle  lauree  specialistiche  in
teoria e tecniche  della  normazione  e  dell'informazione  giuridica
(102/S). 
    Nel caso di diploma di  laurea,  rilasciato  da  una  Universita'
della  Repubblica  italiana  o   da   un   Istituto   di   istruzione
universitario   equiparato,   in   base   all'ordinamento   didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge  15
maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative,  tale  diploma
deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o
magistrali sopra elencate ai punti 1) e  2),  ai  sensi  del  decreto
interministeriale 9 luglio 2009. Sono validi, altresi', i diplomi  di
laurea in giurisprudenza  e  in  scienze  politiche  o  equipollenti,
rilasciati secondo l'ordinamento didattico previgente  alla  suddetta
riforma, di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127; 
      f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30  giugno  2003,  n.
198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
n. 207. 
    2. I  requisiti,  di  cui  al  precedente  comma,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza della domanda  di  partecipazione  al
concorso e mantenuti fino alla  data  di  nomina  alla  qualifica  di
commissario, escluso il  requisito  dell'eta'  massima  previsto  dal
primo comma, lettera d) del presente articolo. 
    3.  Non  potranno  partecipare  al  concorso  gli  obiettori   di
coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi
dell'art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. 
    4. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti  o
licenziati da pubblici uffici,  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, nonche' coloro che  abbiano  riportato  condanna  a  pena
detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura  di
sicurezza o di prevenzione. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione per l'immissione
nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'efficienza
fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento,
emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    7.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti,  verra'  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto
motivato.