Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice del concorso  viene  nominata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto, ed e' composta da: 
      a) due funzionari dei ruoli  del  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non  inferiore  a
primo dirigente; 
      b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie
su cui vertono le prove d'esame. 
    Per le  prove  nelle  lingue  straniere  indicate  nel  bando  di
concorso e per quella di informatica,  la  Commissione  esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata  da
un esperto nelle lingue straniere e da  un  Dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato, esperto in informatica. 
    2. Per l'incarico di Presidente  della  Commissione  esaminatrice
puo'  essere  nominato  anche  un  funzionario   dell'Amministrazione
dell'interno collocato in quiescenza  da  non  oltre  un  quinquennio
dalla data del decreto che indice il concorso. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.