Art. 8 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva si svolgera' per  gruppi  di  candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, come previsto dal precedente art. 7. 
    2.   Dopo   l'ingresso   dei   candidati   nei   locali   adibiti
all'espletamento della prova, la Commissione esaminatrice provvedera'
alla  distribuzione  dei   questionari,   gia'   elaborati   mediante
estrazione  automatica,  come  stabilito  dall'art.  9  del   decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276. 
    3. I questionari saranno contenuti in confezioni  individualmente
sigillate, la cui apertura  da  parte  dei  candidati  dovra'  essere
autorizzata dalla Commissione esaminatrice. 
    4. Ciascun questionario  sara'  composto  da  un  totale  di  200
quesiti - suddivisi in 40 quesiti per  ognuna  delle  cinque  materie
giuridiche previste, con gradi di difficolta'  diversi  -  basati  su
un'unica domanda seguita da cinque  risposte,  di  cui  una  sola  e'
esatta. I candidati dovranno  rispondere  al  questionario  entro  il
tempo massimo complessivo di 210 minuti. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice.