Art. 8 Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dal precedente art. 7. 2. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali adibiti all'espletamento della prova, la Commissione esaminatrice provvedera' alla distribuzione dei questionari, gia' elaborati mediante estrazione automatica, come stabilito dall'art. 9 del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276. 3. I questionari saranno contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura da parte dei candidati dovra' essere autorizzata dalla Commissione esaminatrice. 4. Ciascun questionario sara' composto da un totale di 200 quesiti - suddivisi in 40 quesiti per ognuna delle cinque materie giuridiche previste, con gradi di difficolta' diversi - basati su un'unica domanda seguita da cinque risposte, di cui una sola e' esatta. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo di 210 minuti. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.