Art. 13 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 12 i concorrenti giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della Commissione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), alle prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I concorrenti partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  ai
corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento,  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera  a),  saranno  sottoposti,  a  cura  della  preposta
Commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da
effettuarsi nei tempi e con le modalita' riportate nella  tabella  in
Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto: 
      a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo  di  80  secondi.  La
prova, se superata, dara' luogo  all'attribuzione  di  un  punteggio,
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 16; 
      b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza  minima  di  metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova,  se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio; 
      c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo  di  2
(due) minuti. La prova sara' considerata superata se  il  concorrente
avra' effettuato almeno 4 trazioni e non dara' luogo ad  attribuzione
di alcun punteggio. 
    4. I concorrenti partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al
corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art. 1, comma
1, lettere b)  e  c),  saranno  sottoposti,  a  cura  della  preposta
Commissione,  alle  prove  di  efficienza  fisica  che  consisteranno
nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il  cui  esito  comporta  un
giudizio di idoneita' o inidoneita', con  eventuale  attribuzione  di
punteggi incrementali premianti la performance del concorrente, e  di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali.  Tali
punteggi incrementali saranno utili ai fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui al  successivo  art.  16.  Il  prospetto
delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato «G»,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione  dei  punteggi
incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o  di
infortunio  durante  l'effettuazione  delle   prove.   Gli   esercizi
obbligatori e facoltativi sono i seguenti: 
      a) esercizi obbligatori: 
        1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
        2) piegamenti sulle braccia; 
        3) addominali. 
      b) esercizi facoltativi: 
        1) corsa piana metri 2.000; 
        2) apnea dinamica. 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra'  stabilito  dalla  Commissione  in  funzione  della
disponibilita' degli impianti sportivi. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente  dovra'  essere  risultato  idoneo  in  tutte  le   prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai
concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta  commissione,
sono definitivi e inappellabili.  I  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    6. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere  b),  c)  e
d), entro il terzo giorno dalla data di  conclusione  dei  rispettivi
accertamenti  e  prove,  dovra'  inviare  i  relativi  verbali   alla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia Navale.