Art. 17 Svolgimento del 17° e del 18° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e nomina 1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 16, comma 2, lettera a), saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno. In particolare i medesimi saranno convocati, per l'inizio dei corsi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 16, comma 1, lettera a), con le modalita' di seguito specificate e salvi i ripianamenti per eventuali rinunce, esclusioni o dimissioni: a) al 17° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avra' inizio indicativamente nel mese di febbraio 2018: i primi 6 (sei) concorrenti vincitori assegnati al Corpo di Stato Maggiore nonche' i 4 (quattro) concorrenti vincitori assegnati al Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), numero 1); b) al 18° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avra' inizio indicativamente nel mese di ottobre 2018, gli ulteriori 4 (quattro) concorrenti vincitori assegnati al Corpo di Stato Maggiore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere al candidato un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione per il quale il medesimo e' stato convocato. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 4. All'atto dell'ammissione ai corso di pilotaggio aereo i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 5. I corsi AUPC, si svolgeranno con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse: a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il grado di comune di 2ª Classe Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia Navale; b) gli stessi saranno promossi comune di lª Classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente pilota di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano; c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di Complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di Complemento conferita con decreto del Ministro della difesa. 6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del Comando Scuole della Marina militare, ha facolta' di espellere dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso. Gli Allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 7. Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 8. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 9. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.