Art. 17 
 
Svolgimento del 17° e del  18°  corso  Allievi  Ufficiali  Piloti  di
                     Complemento (AUPC) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 16, comma 2, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio  aereo  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,  secondo  le  modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per
assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno. 
    In particolare i medesimi saranno  convocati,  per  l'inizio  dei
corsi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al  precedente  art.
16, comma 1, lettera a), con le modalita' di  seguito  specificate  e
salvi i ripianamenti per eventuali rinunce, esclusioni o dimissioni: 
      a) al 17° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC),
che avra' inizio indicativamente nel mese di febbraio 2018: 
        i primi 6 (sei) concorrenti vincitori assegnati al  Corpo  di
Stato Maggiore nonche' 
        i 4 (quattro) concorrenti vincitori assegnati al Corpo  delle
Capitanerie di Porto, 
        di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), numero 1); 
      b) al 18° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC),
che avra' inizio  indicativamente  nel  mese  di  ottobre  2018,  gli
ulteriori 4 (quattro) concorrenti vincitori  assegnati  al  Corpo  di
Stato Maggiore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia  72  -  57127
Livorno (fax: 0586/238222),  il  Comando  medesimo,  riconosciuta  la
validita' del  motivo  addotto,  potra'  concedere  al  candidato  un
differimento alla data di presentazione  che  in  nessun  caso  sara'
successivo alla  conclusione  della  prima  settimana  del  corso  di
formazione per il quale il medesimo e' stato convocato. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    4. All'atto  dell'ammissione  ai  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota  di  Complemento.  Allo
scopo l'Accademia Navale, al termine dei  primi  quindici  giorni  di
corso, dovra'  fornire  alle  competenti  Divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. I corsi  AUPC,  si  svolgeranno  con  le  seguenti  modalita',
previste dalla sezione II, capo III, titolo  III  del  libro  IV  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  comune  di  2ª  Classe  Allievo  Ufficiale
Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia Navale; 
      b) gli stessi saranno promossi comune  di  lª  Classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della  durata  di  tre  mesi  e  Sergente
pilota di complemento all'atto  del  conseguimento  del  brevetto  di
pilota di aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di  Complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado, la  nomina  a  Guardiamarina  pilota  di
Complemento conferita con decreto del Ministro della difesa. 
    6. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del Comando Scuole della Marina militare, ha  facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I  suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale Pilota  di
Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale  contratta  all'inizio
del corso. 
    Gli Allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    7. Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  Guardiamarina  di
Complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di Sergente di Complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    9. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.