Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al  concorso
per l'ammissione ai corsi Allievi  Ufficiali  Piloti  di  Complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per  i
partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi  Ufficiali
Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a); 
      g) valutazione dei titoli. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma  1.,
lettere a), b), c), d), e) ed f) i concorrenti  dovranno  esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'amministrazione
dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi - indicativamente entro il mese  di  febbraio  2018  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c),
indicativamente entro il mese di marzo 2018 -  tutti  i  concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.  580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c), d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e  alloggio
per la permanenza nelle  sedi  di  svolgimento,  sono  a  carico  dei
concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno  fruire
della licenza straordinaria per  esami  limitatamente  ai  giorni  di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
    5.  L'amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo.