Art. 12 
 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per  i
posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  sono  sottoposti  a
un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici
e  in  domande  dirette  ad  accertare  le   abilita'   linguistiche,
orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana a partire dal 5
febbraio 2018. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  convocati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario, e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova
saranno resi noti, a partire dal 29  gennaio  2018,  mediante  avviso
pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it»
e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico  della  Guardia
di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    3.  La  prova  preliminare  sara'  svolta   qualora   il   numero
complessivo di domande validamente presentate, relativo  a  tutte  le
specialita' a concorso, sia  superiore  a  180.  In  ogni  caso,  non
saranno  sottoposti  alla  predetta  prova  i  concorrenti   per   le
specialita' per le quali il numero di domande validamente  presentate
non sia superiore a 60. Di tale circostanza, sara' data comunicazione
con l'avviso di cui al comma 2. 
    4. I concorrenti che non si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    8.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo
all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it» e  sulla  rete  intranet  del
Corpo. 
    9. La somministrazione e la  revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 
    10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova  scritta,  di  cui  all'art.  13  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi 60 posti di ciascuna specialita' a concorso. 
    Sono inoltre ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo
stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi,  nell'ambito  di
ciascuna specialita', alla sessantesima posizione. 
    I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima  tornata  della  predetta  prova,
mediante  avviso  disponibile  sul   portale   attivo   all'indirizzo
«www.concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso
l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a)  giurisdizionale,  al  competente   Tribunale   amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
    b)  straordinario,  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199,  entro centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.