Art. 14 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: 
    a) codici  e  testi  di  legge,  se  autorizzati  dalla  suddetta
sottocommissione; 
    b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi  e
contrari. 
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati. 
    Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o,  comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della preposta sottocommissione.