Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  8,
comma  1,  lettera  a),  procedera'  alla  valutazione   dei   titoli
attribuendo a ciascun candidato il punteggio  aggiuntivo  determinato
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9. 
    2. I titoli sono  ritenuti  validi  se  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine previsto per la presentazione della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 7. 
    3. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    4. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore  di
notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.