Art. 15 Valutazione dei titoli 1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato il punteggio aggiuntivo determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9. 2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 7. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 4. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.