Art. 17 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei  candidati,  e'
effettuato: 
    a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 8, comma  1,
lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il  Centro  di
Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia; 
    b) in ragione delle condizioni  del  soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dalle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
«www.gdf.gov.it». 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
    a) visita medica generale; 
    b) esami delle urine ed ematochimici; 
    c) visita neurologica; 
    d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3  nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza   sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
    a) visita medica generale; 
    b) esame delle urine, per la ricerca di  cataboliti  di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
    c)  eventuali   ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici  previsti  per  l'accesso  al  ruolo
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo' contestualmente chiedere di essere ammesso  a  visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
    a)  presentata  al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione per la
visita medica preliminare; 
    b)  integrata  da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro  di
Reclutamento - Ufficio Sanitario -- via delle Fiamme Gialle, n. 18  -
00122  Roma/Lido  di  Ostia,  o  inviata   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro  il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva e compatibilmente con questi, potra' essere comunque  presa
in considerazione la documentazione: 
    1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso; 
    2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia,  il
cui originale  sia  prodotto  nei  termini  indicati  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    In  ogni   caso,   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
    a)  esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o   non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
    b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di  Reclutamento  per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali  e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito  dei  quali  formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima  dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
    a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),  anche
se in forma lieve; 
    b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
    c)  positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata   anche
mediante test tossicologici di I e II livello. 
    12. La sottocommissione per la visita medica preliminare: 
    a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del  comma  11,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
    b) nel caso di positivita' alle sostanze  psico-attive  accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di II livello. Se confermata la positivita',
la  sottocommissione  dichiara  la   non   idoneita';   diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione o nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. I candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono ammessi a sostenere  l'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12.