Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, ovvero cancellati dal ruolo, che: a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; b) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1983; c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; d) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; f) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che: 1) alla data del 1° gennaio 2017 non abbiano superato il giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1972; 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 3) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; 7) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 8) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; 9) non siano sospesi dal servizio o non siano in aspettativa. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso; b) i cittadini italiani che: 1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982; 2) siano in possesso dei diritti civili e politici; 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 4) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente, richiesto per la specialita' per cui concorrono, tra quelli indicati in allegato 1. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso. 4. I concorrenti per la specialita' «sanita'» devono, altresi', essere iscritti, alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda all'albo dei medici-chirurghi. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi. 6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. L'autorita' competente ad esprimersi e' per i candidati in congedo dal Corpo della guardia di finanza, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.