Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso per il posto di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo,
ovvero cancellati dal ruolo, che: 
    a) alla data di scadenza del termine ultimo per la  presentazione
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  abbiano   prestato
servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno
diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; 
    b) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il  giorno
di compimento del trentaquattresimo anno di  eta'  e,  quindi,  siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1983; 
    c) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
    d) non siano imputati, non siano stati  condannati,  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
    e) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
    f) abbiano mantenuto il  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria. A tal fine, il Corpo della  guardia  di  finanza  accerta,
d'ufficio, l'irreprensibilita' del  comportamento  del  candidato  in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa  di
esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dal concorso. 
    2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b): 
      a) i  militari  del  Corpo  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che: 
    1) alla data del 1° gennaio 2017 non abbiano superato  il  giorno
del compimento del quarantacinquesimo anno di eta' e,  quindi,  siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1972; 
    2) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
    3) non siano imputati, non siano stati  condannati,  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
    4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale  non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 
    5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento  ovvero,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
    6) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
    7)  non  abbiano   riportato,   nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
    8) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare  di  corpo
da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave  della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 17  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; 
    9) non siano sospesi dal servizio o non siano in aspettativa. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dal concorso; 
      b) i cittadini italiani che: 
    1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il  giorno
di compimento del trentacinquesimo anno di eta' e, quindi, siano nati
in data non antecedente al 1° gennaio 1982; 
    2) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
    3) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
    4) non siano imputati, non siano stati  condannati,  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
    5)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    6) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data  di  effettivo
incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2,  alla  data
di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso, tutti i  candidati  devono  possedere  un
diploma  di  laurea  ovvero  di  laurea  specialistica  o  di  laurea
magistrale o titolo equipollente, richiesto per  la  specialita'  per
cui concorrono, tra quelli indicati in allegato 1. 
    Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche'    riconosciuti     dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al presente concorso. 
    4. I concorrenti per la specialita' «sanita'»  devono,  altresi',
essere iscritti, alla data di scadenza del  termine  ultimo  previsto
per la presentazione della domanda all'albo dei medici-chirurghi. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
    6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), e'
espresso sulla base  dei  requisiti  fisici,  morali,  di  carattere,
intellettuali,  culturali  e  professionali,  dimostrati  durante  il
servizio prestato. L'autorita' competente  ad  esprimersi  e'  per  i
candidati  in  congedo  dal  Corpo  della  guardia  di  finanza,   il
Comandante Regionale  territorialmente  competente  in  relazione  al
luogo di residenza.