Art. 21 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
    a)  sostenere  la  prova  preliminare  di  cui  all'art.  12,  se
prevista, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui  all'art.
17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art.  19  e
la prova orale di cui all'art. 20, e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici  di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  Presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta' - su istanza dell'interessato, per  documentate  cause
di forza maggiore ovvero, se militare in servizio  della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it 
    b) sostenere la prova scritta, nella data prevista  all'art.  13,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti per la visita medica di incorporamento,  prevista  dall'art.
23, e' considerato rinunciatario e,  quindi,  escluso  dal  concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza
maggiore  e  debitamente  documentati,   comunicati   dal   candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, entro 24 ore,  tramite  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it   sono
valutati a giudizio  discrezionale  e  insindacabile  del  Comandante
dell'Accademia che, sentito il Presidente della sottocommissione  per
la visita medica di incorporamento, puo' differire  la  presentazione
del candidato, purche' il  ritardo  sia  contenuto  improrogabilmente
entro l'ottavo giorno dall'inizio del  corso.  I  giorni  di  assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio  d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2,  non  si  presenta
nel giorno e  nell'ora  stabiliti  e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.