Art. 23 
 
                   Visita medica di incorporamento 
                 e ammissione al corso di formazione 
 
    1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente,  ammessi
al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di  cui  all'art.  22,  siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art.  1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito  il  giudizio
di idoneita' alla visita medica di  incorporamento  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e). 
    2. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    4. Qualora per mancanza di candidati idonei: 
      a) il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),  non  possa
essere ricoperto, l'unita' disponibile  e'  conferita  in  aumento  a
quelle messe a concorso per la specialita' amministrazione e, laddove
cosi' non ricoperta, alle altre specialita' di cui all'art. 1,  comma
1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': 
    (1) telematica; 
    (2) sanita'; 
      b) uno o piu' posti di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)
rimangano scoperti, le unita' disponibili  sono  equamente  ripartite
e/o conferite in aumento alle altre specialita' di  cui  al  medesimo
art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': 
    (1) amministrazione; 
    (2) telematica; 
    (3) sanita'. 
    5.  I  vincitori  del  concorso,  nominati  tenenti  in  servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia  di  finanza,  sono  iscritti  in  ruolo  nell'ordine   della
graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza  di
un corso di formazione di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi.  Gli
stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia,
devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni. 
    6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo  corrispondente  a
un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente  dalla
data di inizio dello stesso, il Comando  Generale  della  Guardia  di
finanza puo' dichiarare,  per  ciascuna  specialita',  vincitori  del
concorso altri candidati idonei nell'ordine della  graduatoria  unica
di merito. 
    7. Gli ufficiali allievi,  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso. 
    8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione: 
    a) se provenienti da personale appartenente al Corpo,  riassumono
la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato  e',
in tale  caso,  computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio e di grado; 
    b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.