Art. 7 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e della valutazione dei titoli di cui all'art. 15, i Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione, con riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi alla prova scritta, devono: a) provvedere alla redazione di uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»; e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al Centro di Reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico. 2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 3. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi - Sezione Allievi Ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia: a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 1) al fine di eventualmente fornire, per la corretta valutazione da parte della competente sottocommissione, informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione; 2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'allegato 9 e all'eventuale documentazione probatoria - ovvero alle dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione di punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta. Al riguardo, si specifica che: 1) per le attivita' professionali, occorre indicare l'Ente presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la durata e la tipologia di impiego svolto; 2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, e' necessario fornire informazioni utili all'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi; b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui all'art. 22, comma 4. I titoli preferenziali gia' indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso del titolo preferenziale. Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova orale. 4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e' trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalita' e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.