Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 e della valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  15,  i
Comandi Regionali, i Comandi  equiparati  ai  Comandi  Regionali,  il
Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  degli
Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico  Logistico  Amministrativo
dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione,  con
riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi
alla prova scritta, devono: 
    a) provvedere alla redazione  di  uno  dei  prescritti  documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione; 
    b) aggiornare alla medesima data il Documento  Unico  Matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
    c)  procedere  alla  parifica  dei  relativi  D.U.M.  secondo  le
modalita' di cui alla circolare del Comando Generale - I  Reparto  n.
225647/102, in data 20 luglio 2016; 
    d)  far  sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»; 
    e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei  dati  del  D.U.M.  al
Centro di Reclutamento in modo da consentirne la rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per  gli  altri  candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite  i  Comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di  ruolo  nelle  pubbliche  amministrazioni,  copia
integrale dello stato matricolare; 
    c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    3. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza,  Ufficio  Concorsi  -  Sezione
Allievi Ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18 -  00122  Roma/Lido
di Ostia: 
      a)  se  ammessi  alla  prova  scritta,  entro  il   giorno   di
svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 
    1) al fine di eventualmente fornire, per la corretta  valutazione
da parte della competente sottocommissione, informazioni  dettagliate
su  ciascuno  dei  titoli  di  merito  indicati  nella   domanda   di
partecipazione; 
    2) unitamente  alle  pubblicazioni  tecnico-scientifiche  di  cui
all'allegato 9 e all'eventuale  documentazione  probatoria  -  ovvero
alle dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti  dalla  legge  -
attestante il possesso di titoli di  merito  anche  se  non  indicati
nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della stessa. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni  dettagliate
per  la  corretta  attribuzione  di  punteggio  maggiorativo   ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta. 
    Al riguardo, si specifica che: 
    1) per le attivita' professionali, occorre indicare l'Ente presso
il quale e' stata esercitata  l'attivita'  nonche'  la  durata  e  la
tipologia di impiego svolto; 
    2) per gli eventuali diplomi di  specializzazione,  dottorati  di
ricerca, master  e  corsi  di  specializzazione/perfezionamento  post
lauream, posseduti in aggiunta al  titolo  di  studio  richiesto,  e'
necessario fornire informazioni  utili  all'individuazione  dell'Ente
presso il quale tali titoli sono  stati  conseguiti  e  precisare  la
tipologia e le materie oggetto degli stessi; 
      b) se ammessi alla prova orale, entro  la  data  di  rispettivo
svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative
dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il  possesso,  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui
all'art. 22, comma 4. I  titoli  preferenziali  gia'  indicati  nella
domanda  di  partecipazione  saranno  comunque  valutati  qualora  il
candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica  che  dispone
della documentazione attestante il possesso del titolo preferenziale. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali  per  i
quali  la  preposta  sottocommissione  non  dispone  di  informazioni
dettagliate per la  corretta  attribuzione  della  preferenza  ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova orale. 
    4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2,  comma  6,  e'
trasmesso al Centro  di  Reclutamento,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica comunicate dallo stesso Centro.