Art. 8 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da: a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e orale. 3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa. 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 5. Le sottocommissioni possono avvalersi: a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi; b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.