Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
    a) sottocommissione per la valutazione delle prove di  esame,  la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
    b) sottocommissione per la visita medica preliminare,  costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre  ufficiali  medici,
membri; 
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
    d)    sottocommissione    per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti  selettori,
membri; 
    e)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei
titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui  al  comma  1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da: 
    a) un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  appartenente  alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; 
    b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e
orale. 
    3.  Per  l'effettuazione  della  prova  facoltativa   di   lingua
straniera, la sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
integrata  da  ufficiali  della  Guardia   di   finanza   qualificati
conoscitori della lingua stessa. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad  eccezione
degli ufficiali medici, che  nelle  sottocommissioni  per  le  visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 
    5. Le sottocommissioni possono avvalersi: 
    a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di esperti
ovvero di personale specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di
cui al comma  1,  lettera  d),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi; 
    b)  durante  lo  svolgimento  dei   lavori,   di   personale   di
sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.