Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successiva determina del direttore generale sara' nominata
la commissione esaminatrice, prevista dall'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle
situazioni di incompatibilita' e  pari  opportunita'  previste  dagli
artt. 35 e 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    2. La commissione esaminatrice  potra'  essere  integrata  da  un
componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente  esperto
in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di  cui
al successivo art. 7. 
    3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione  esaminatrice
dispone, complessivamente, di 70 punti cosi' ripartiti: 
      a) 10 punti per i titoli; 
      b) 60 punti per le prove d'esame. 
    4. La votazione complessiva e' determinata sommando il  punteggio
conseguito per la valutazione dei  titoli,  la  media  del  punteggio
realizzato nelle prove scritte e il punteggio attribuito  alla  prova
orale. 
    5.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita'  di  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.