Art. 12 
 
 
                         Restituzione titoli 
 
 
    1. I candidati possono richiedere  all'Agenzia,  entro  sei  mesi
dalla  pubblicazione  della  graduatoria,  la   restituzione,   salvo
contenzioso in atto,  dei  soli  titoli  in  originale  eventualmente
presentati ai fini della selezione, con oneri e spese a loro  carico;
trascorso tale termine  l'Agenzia  non  e'  piu'  responsabile  della
conservazione e restituzione della documentazione.