Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successiva determina del direttore generale sara' nominata la commissione esaminatrice, prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' e pari opportunita' previste dagli articoli 35 e 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di cui al successivo art. 7. 3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 70 punti cosi' ripartiti: a) 10 punti per i titoli; b) 60 punti per le prove d'esame. 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realizzato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.