Art. 3 
 
                     Presentazione della domanda 
                      di ammissione al concorso 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo  on-line
all'indirizzo   internet   https://web.esteri.it/concorsionline    La
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno, compresi  i  giorni
festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello  di  pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione  on-line
della domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  certificata  dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile  per  la  sua
presentazione, non permette  piu'  l'accesso  e  l'invio  del  modulo
elettronico. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
    a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se  nato
all'estero, il comune italiano nei cui registri di  stato  civile  e'
stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che  ha  compiuto  i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra  quelli
indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha  diritto
all'elevazione del limite massimo di eta'; 
    b) il possesso della cittadinanza italiana; 
    c) il comune di residenza; 
    d) il godimento dei diritti politici; 
    e) il comune presso il quale e' iscritto nelle  liste  elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
    f)  le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle   riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
    g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso
quale  universita'  o  istituto  equiparato  e'  stato  conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; 
    h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di  pubbliche
amministrazioni o di  enti  pubblici,  le  cause  di  risoluzione  di
eventuali precedenti rapporti di pubblico  impiego  e  gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
    i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della
riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del  presente  bando.  I
dipendenti del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale inquadrati nella  terza  area  devono  specificare  il
periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente  area
funzionale; 
    l) la  non  sussistenza  della  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al  concorso  per  la  carriera  diplomatica  prevista
dall'art. 2, comma 3 del presente bando; 
    m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta  di
cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando; 
    n) quali prove  linguistiche  facoltative  intende  eventualmente
sostenere di cui all'art. 10 del presente bando; 
    o) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo  ai
sensi dell'art. 8 del presente bando; 
    p) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di
cui all'allegato 3, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle  prove   concorsuali   non   sono   presi   in   considerazione.
L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. 
    4. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    5. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita'  diplomatica  sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi  estere,  ivi  comprese
quelle con caratteristiche  di  disagio,  costituisce  requisito  per
l'ammissione al concorso. 
    6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del
concorso medesimo, presso  una  banca  dati  automatizzata,  e  anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione  del  rapporto  medesimo.  Il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
puo' comunicare  i  predetti  dati  unicamente  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  o
alla posizione giuridico-economica  del  candidato.  Gli  interessati
possono far  valere  i  diritti  loro  spettanti  nei  confronti  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  -
Direzione generale per  le  risorse  e  l'innovazione  -  Ufficio  V,
Piazzale della Farnesina n. 1 - Roma, titolare  del  trattamento  dei
dati personali. Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  capo  del
suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme
in materia di sicurezza. 
    7. Il candidato  diversamente  abile  che  si  avvale  di  quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e specifica, nel caso  ne  abbia  l'esigenza,  ai
sensi  dell'art.  20  della  predetta  legge,   l'eventuale   ausilio
necessario in relazione ad essa e/o l'eventuale necessita'  di  tempo
aggiuntivo  per  lo  svolgimento  delle  prove.  La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio  della  Commissione  esaminatrice  sulla  base
della documentazione richiesta. E' fatto comunque salvo il  requisito
dell'idoneita'  psico-fisica   tale   da   permettere   di   svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che  in
sedi estere, e  in  particolare  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio. 
    8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita'  e/o  tempistiche
diverse da quelle di cui al  precedente  comma  1  e  in  particolare
quelle per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la  procedura  di
compilazione e invio  on-line.  La  mancata  esclusione  dalla  prova
attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art.  9,  comma  2)  non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita'  della  domanda
di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda
medesima. 
    9. L'Amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato   quando   tale
smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete
rese dal candidato circa il proprio  recapito  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto  a  quello
indicato nella domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi  postali  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzo,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore.