IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
         DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
    Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
752, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto in particolare il comma 7-bis, del  citato  art.  2199  del
decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  secondo  il  quale  «A
decorrere dal 1°  gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2018,  in
relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei  volontari   inferma
prefissata   delle   Forze   armate,   alle   eccezionali    esigenze
organizzative e di alimentazione delle singole  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile o militare,  i  posti  di  cui  al  comma  1  sono
destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e,
per  l'anno  2018,  nella  misura  del  75  per  cento  dell'aliquota
riservata per il concorso pubblico prevista  per  ciascuna  Forza  di
polizia, ai sensi dell'art. 703,  per  l'accesso,  mediante  concorso
pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per
la parte restante, nella  misura  del  70  per  cento  all'immissione
diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno  ovvero
in rafferma annuale in servizio e nella misura del  30  per  cento  a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono  fatti  salvi  i
posti riservati ai volontari in ferma  prefissata  quadriennale  gia'
vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non
ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli
non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento  per  le
medesime aliquote riservate  ai  volontari  di  quelli  previsti  per
l'anno successivo»; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante  «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' 9 febbraio 2016 emanata  ai  sensi  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  ed  in
particolare l'art. 44, comma 30 concernente la disciplina transitoria
del titolo di studio richiesto ai volontari delle Forze armate  quale
requisito per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Attesa la necessita' di bandire tre  distinti  concorsi  pubblici
per il reclutamento, in totale, di n. 1220 allievi agenti  del  Corpo
di polizia penitenziaria; 
    Vista la legge 29 dicembre 2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
    1. Per le esigenze di reclutamento di un  numero  complessivo  di
1220 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, sono  indetti
i seguenti concorsi pubblici: 
      a) concorso pubblico per esame a n. 366 posti (276  uomini;  90
donne) aperto ai cittadini italiani, purche' siano  in  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione   nel   Corpo   di   polizia
penitenziaria. 
    Numero 2 posti (uno maschile ed uno  femminile)  sono  riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono
in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per  l'assegnazione  agli
istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti  riservati,
qualora non coperti,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  in
ordine di graduatoria. 
      b) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 598  posti  (448
uomini; 150 donne) riservato a coloro che sono in servizio, da almeno
sei mesi alla data di scadenza della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero
in  rafferma  annuale,  purche'  siano  in  possesso  dei   requisiti
prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    I  posti  messi  a  concorso,  eventualmente  non   coperti   per
insufficienza  di  candidati,  saranno  assegnati  agli  idonei   non
vincitori del concorso di  cui  alla  seguente  lettera  c),  secondo
l'ordine della relativa graduatoria  finale  di  merito,  maschile  e
femminile. 
      c) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 256  posti  (192
uomini; 64 donne) riservato ai volontari in ferma  prefissata  di  un
anno (VFP1) collocati in congedo, al  termine  della  ferma  annuale,
alla data di scadenza della domanda di  partecipazione  al  concorso,
nonche' ai volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o in  congedo,  purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. 
    I  posti  messi  a  concorso,  eventualmente  non   coperti   per
insufficienza  di  candidati,  saranno  assegnati  agli  idonei   non
vincitori del concorso di cui alla  precedente  lettera  b),  secondo
l'ordine della relativa graduatoria  finale  di  merito,  maschile  e
femminile. 
    2. Si precisa che all'atto della presentazione della domanda  con
le modalita' di cui all'art. 5 i  candidati  debbono  optare  per  il
concorso  cui  intendono  prendere  parte,  essendo   consentita   la
partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o  in  decremento  -,
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2018 - 2020. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».