Art. 15 
 
      Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 9 redige per i  soli  aspiranti
idonei alla  prova  scritta,  che  hanno  superato  gli  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per
contingente maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui al
comma 1 dell'art. 1. 
    2. Per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c)  la
rispettiva graduatoria e' formata secondo: 
    a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
    b) i titoli  di  seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio  di  cui  al  fac-simile  in  allegato  2,
rilasciata dalle competenti Autorita' militari: 
    valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in  qualita'
di Volontario in ferma prefissata di un anno; 
    missioni in teatro operativo fuori area; 
    valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; 
    riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
    titolo di studio; 
    conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'  lingue
straniere; 
    esito dei concorsi di  istruzione,  specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
    numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
    eventuali altri attestati e brevetti. 
    3. I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio, di cui al precedente art.  7,  rilasciato
dalle competenti Autorita' militari. 
    4. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti  durante  i
periodi prestati dai candidati quali volontari  in  ferma  prefissata
annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso. 
    5.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono  ammessi  alla
successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art.  10,
comma 8. 
    7. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 
    8. Per il concorso cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  ferma
restando  la  riserva  dei  posti  per  i  concorrenti  in   possesso
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 752/1976, la graduatoria di merito  e'
formata dal punteggio conseguito nella prova scritta dai candidati. 
    9.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito per ciascuno  dei  concorsi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), suddivise in  relazione  ai
posti messi a concorso del ruolo maschile e femminile  e  dichiara  i
vincitori e  gli  idonei  dei  concorsi  medesimi,  sotto  condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 
    10. A parita' di condizioni e  di  posizione  nella  graduatoria,
sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    11. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei  sono  pubblicate
nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
con modalita' che assicurino la riservatezza dei dati  sensibili.  Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.