Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  Allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio  militare  incondizionato  quale  Maresciallo  in   servizio
permanente in base alla normativa vigente per  l'accesso  alla  Forza
armata prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,  delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale  4
giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015,  n.  207  rilevati  secondo  le  prescrizioni  fissate  con  la
Direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare, di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare,  fatto  salvo  il
rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici
al bando. La facolta' di proporre istanza di  riconvocazione  non  e'
prevista per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) in quanto l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica avra'
luogo contestualmente alle  prove  di  efficienza  fisica.  Pertanto,
eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le  modalita'  di
cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte  all'atto
della convocazione alla prova di verifica efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in  originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di  selezione  e  gli
accertamenti   a   cui   saranno   sottoposti   i   candidati    sono
dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali  sono
altresi'  prescritti  i  requisiti  fisici  necessari  ai  fini   del
conseguimento dell'idoneita' nonche' i  profili  sanitari  minimi.  A
pena di esclusione, tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio
chiesti ai candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale. Sara'  cura  del  concorrente  produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme  secondo
le modalita'  stabilite  dalla  legge  -  della  struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che in sede  di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.  Tale  termine
non potra' superare: trenta giorni dalla data della I^ visita. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza,  la  competente  commissione  non  procedera'
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o  prove  di  verifica
dell'efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del giudizio,  a
mente dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nel caso di  candidati
il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione generale
per il personale militare procedera' a convocare gli stessi in  altra
data compatibile con il completamento  della  procedura  concorsuale,
entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie  finali
di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova  convocazione  il
temporaneo impedimento perdura, la  preposta  commissione  medica  ne
dara' notizia  alla  citata  Direzione  generale  che  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    5. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e'  definitivo
e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati  idonei
la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.