Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
    1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la  verifica
delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
    2) commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 
    3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
    4) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
    1) commissione esaminatrice per  la  prova  scritta  di  verifica
delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
    2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
    3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
    4) commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
    1) commissioni esaminatrici per  la  prova  scritta  di  verifica
delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,  per  la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie di
merito; 
    2) commissione per gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica; 
    3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.