Art. 3 Requisiti specifici per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il possesso dei seguenti requisiti specifici: A. Diploma di laurea (DL) in psicologia conseguito secondo le modalita' anteriori all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999; ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente alla classe 58/S; ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alla classe n. LM-51. B. Abilitazione professionale conseguente al titolo di studio sopraindicato DL/LS/LM posseduto. C. Iscrizione all'albo dell'Ordine degli psicologici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo d'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto di uno o piu' requisiti specifici di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'albo ufficiale di Ateneo nonche' sul sito web di Ateneo. L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.