Art. 4 Incompatibilita' 1. Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato. 2. Non possono essere nominati magistrati ausiliari presso la Corte di cassazione coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente: a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali; b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.