Art. 4 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di
avvocato per tutto il periodo del mandato. 
    2. Non possono essere nominati  magistrati  ausiliari  presso  la
Corte di cassazione coloro  che,  al  momento  della  domanda  e  nel
triennio precedente: 
      a) siano o siano  stati  membri  del  Parlamento  nazionale  ed
europeo,  deputati  o  consiglieri  regionali,  membri  del  Governo,
presidenti delle  regioni  e  delle  province,  membri  delle  giunte
regionali e provinciali; 
      b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali; 
      c) coloro che  ricoprono  o  che  abbiano  ricoperto  incarichi
direttivi o esecutivi nei partiti politici.