Art. 5 
 
 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura di  selezione  per
la nomina di magistrati ausiliari presso la Corte di cassazione  deve
essere  presentata,  esclusivamente  in  forma  cartacea  e  con   le
modalita' di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    2. La domanda di partecipazione deve essere redatta  stampando  e
compilando l'allegato modulo. 
    3. Il candidato deve firmare il modulo di domanda  e,  unitamente
alla fotocopia di un documento di identita' in  corso  di  validita',
inviarlo a mezzo raccomandata A/R  ovvero  consegnarlo  al  Consiglio
Superiore della Magistratura - piazza dell'Indipendenza n. 6  - 00185
Roma. 
    4. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. Per le
domande spedite a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  fa
fede la data  risultante  dal  timbro  apposto  dall'ufficio  postale
accettante. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    6. Non sono ammessi a  partecipare  alla  presente  procedura  di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate. 
    7. L'aspirante deve dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  degli
articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; il
codice fiscale; 
      b)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      c) i numeri telefonici di reperibilita' e l'indirizzo di  posta
elettronica  ordinaria  presso  cui   desidera   ricevere   eventuali
comunicazioni relative alla procedura di selezione; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      g) di non avere riportato condanne per delitti non colposi e di
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
      h) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla  sanzione
piu' lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario; 
      i) l'insussistenza  delle  cause  di  incompatibilita'  di  cui
all'art. 4, comma 2. 
      j) di non essere a  conoscenza  di  avere  procedimenti  penali
pendenti nei propri confronti. 
    8. L'aspirante nella domanda deve inoltre indicare  i  titoli  di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli elencati  al  successivo  art.  6,  autocertificandone  la
sussistenza, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9. Alla domanda deve essere allegata, a pena  d'inammissibilita',
dichiarazione  con  cui   l'aspirante   si   impegna   ad   astenersi
dall'esercizio della  professione  forense  e  a  non  rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti in relazioni ai  quali
ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l'allegato modulo. 
    10. L'inosservanza anche  di  una  soltanto  delle  modalita'  di
presentazione della domanda indicate nel presente articolo  determina
l'inammissibilita' della domanda.