Art. 5 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione 1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la nomina di magistrati ausiliari presso la Corte di cassazione deve essere presentata, esclusivamente in forma cartacea e con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. La domanda di partecipazione deve essere redatta stampando e compilando l'allegato modulo. 3. Il candidato deve firmare il modulo di domanda e, unitamente alla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', inviarlo a mezzo raccomandata A/R ovvero consegnarlo al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza dell'Indipendenza n. 6 - 00185 Roma. 4. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate. 6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate. 7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; il codice fiscale; b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); c) i numeri telefonici di reperibilita' e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di avere l'idoneita' fisica e psichica; g) di non avere riportato condanne per delitti non colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; h) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario; i) l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 2. j) di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti nei propri confronti. 8. L'aspirante nella domanda deve inoltre indicare i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 6, autocertificandone la sussistenza, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 9. Alla domanda deve essere allegata, a pena d'inammissibilita', dichiarazione con cui l'aspirante si impegna ad astenersi dall'esercizio della professione forense e a non rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti in relazioni ai quali ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l'allegato modulo. 10. L'inosservanza anche di una soltanto delle modalita' di presentazione della domanda indicate nel presente articolo determina l'inammissibilita' della domanda.