Art. 6 
 
            Titoli di preferenza e criteri di valutazione 
 
    1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: 
      a) il pregresso esercizio di funzioni di legittimita'; 
      b) la minore anzianita' anagrafica. 
      2. I titoli di preferenza sono  documentati  con  le  modalita'
previste dall'art. 5, comma 8. 
    3.  L'amministrazione  effettuera'  idonei  controlli   anche   a
campione e in tutti  i  casi  in  cui  sorgano  fondati  dubbi  sulla
veridicita' delle dichiarazioni  rese,  ai  sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. Il titolo di' preferenza di cui al comma 1, lettera  a),  deve
indicare  con  esattezza  le  date  di  effettivo  inizio  (presa  di
possesso) e di cessazione delle funzioni giudiziarie di legittimita',
escludendo eventuali periodi di interruzione. 
    5.  La  mancanza  di  tali  indicazioni  costituisce   causa   di
esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai  fini  della
formazione della graduatoria. 
      6. Ai fini dell'attribuzione del  punteggio  per  i  titoli  di
preferenza, 
      a)  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   legittimita'   sono
attribuiti: 
        punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a  sei
mesi di effettivo esercizio, anche cumulabili se riferiti  a  periodi
differenti, fino ad un massimo di punti: 10.00; 
      b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: 
        punti: 3.00 per  l'esercizio  esclusivo  o  prevalente  delle
funzioni di legittimita' in materia tributaria per piu' di due anni; 
        punti:  2.00  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   giudice
tributario, per almeno cinque anni. 
    7. Sono valutati i titoli di preferenza posseduti  dall'aspirante
non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione  della
domanda di nomina.