Art. 6 Titoli di preferenza e criteri di valutazione 1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: a) il pregresso esercizio di funzioni di legittimita'; b) la minore anzianita' anagrafica. 2. I titoli di preferenza sono documentati con le modalita' previste dall'art. 5, comma 8. 3. L'amministrazione effettuera' idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Il titolo di' preferenza di cui al comma 1, lettera a), deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso) e di cessazione delle funzioni giudiziarie di legittimita', escludendo eventuali periodi di interruzione. 5. La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. 6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli di preferenza, a) per l'esercizio delle funzioni di legittimita' sono attribuiti: punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo esercizio, anche cumulabili se riferiti a periodi differenti, fino ad un massimo di punti: 10.00; b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: punti: 3.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di legittimita' in materia tributaria per piu' di due anni; punti: 2.00 per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario, per almeno cinque anni. 7. Sono valutati i titoli di preferenza posseduti dall'aspirante non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina.