Art. 7 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
    1. Il Consiglio superiore  della  magistratura  trasmette,  senza
ritardo, le domande dei candidati,  complete  di  ogni  allegato,  al
Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 
    2.  Il  Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  nella
composizione integrata a norma dell'art. 16 del  decreto  legislativo
27 gennaio 2006, n. 25, acquisiti i documenti cui al comma 1, formula
le proposte motivate di nomina. 
    3. La motivazione  deve  in  particolare  riguardare  i  seguenti
punti: 
      a) il  possesso  da  parte  degli  aspiranti  alla  nomina  dei
requisiti previsti dall'art. 3; 
      b) l'inesistenza di cause di incompatibilita'; 
      c) la valutazione  sulla  eventuale  pendenza  di  procedimenti
penali a carico degli aspiranti; 
      d) l'idoneita' degli aspiranti a soddisfare con  assiduita'  ed
impegno le esigenze di servizio. 
    4. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile,  una  rosa
di nomi pari al doppio dei posti previsti. 
    5. Il Consiglio direttivo della  Corte  di  cassazione  invia  le
proposte  con  i  relativi  atti   al   Consiglio   superiore   della
magistratura, che procede alla designazione dei magistrati  ausiliari
in relazione ai posti da coprire. 
    6.  La  delibera  di  nomina  del   Consiglio   superiore   della
magistratura e' trasmessa sollecitamente al Ministro della  giustizia
per l'emanazione del decreto di nomina. 
    7.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'   essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente  vacanti.  In  ogni
caso l'incarico conferito mediante lo scorrimento  della  graduatoria
non puo' avere una durata superiore a tre anni  decorrenti,  a  norma
dell'art. 1, comma 968, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  dalla
scadenza del termine di sei mesi  dalla  pubblicazione  del  presente
interpello.