Art. 7 Procedimento per la nomina 1. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette, senza ritardo, le domande dei candidati, complete di ogni allegato, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 2. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, acquisiti i documenti cui al comma 1, formula le proposte motivate di nomina. 3. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti: a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti previsti dall'art. 3; b) l'inesistenza di cause di incompatibilita'; c) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti; d) l'idoneita' degli aspiranti a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio. 4. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti. 5. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione invia le proposte con i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura, che procede alla designazione dei magistrati ausiliari in relazione ai posti da coprire. 6. La delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura e' trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l'emanazione del decreto di nomina. 7. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti. In ogni caso l'incarico conferito mediante lo scorrimento della graduatoria non puo' avere una durata superiore a tre anni decorrenti, a norma dell'art. 1, comma 968, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente interpello.