Art. 7 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
     Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi  massimi
attribuibili sono i seguenti:  
      a) periodi di servizio o di attivita', dopo  la  laurea,  nelle
attivita' di cui all'art. 2, punto 1, con  attribuzione  di  1  punto
ogni due anni. 
    Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attivita' possono essere cumulati; 
fino a punti 5 
      b)  periodi  di  servizio  di  cui  all'art  2,  punto  2,  con
attribuzione di un punto ogni anno. 
    Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attivita' possono essere cumulati; 
fino a punti 8 
      c) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o  di
ricerca, attinente alla posizione da  ricoprire  (diverso  da  quello
gia' considerato all'art. 2): 
        diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso universita' straniere; 
        specializzazioni conseguite a seguito di corsi  post-lauream,
della durata di almeno un biennio, presso universita' o  istituti  di
istruzione universitaria italiani o esteri; 
          ulteriori diplomi di laurea; 
          abilitazioni professionali; 
          conseguimento di un master di durata almeno annuale  presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri; 
fino a punti 5 
      d) pubblicazioni  giuridiche  a  carattere  scientifico.  Sara'
assegnato  un   punteggio   proporzionalmente   piu'   elevato   alle
pubblicazioni attinenti all'attivita' istituzionale del  CSM,  ovvero
alla posizione da ricoprire;  non  saranno  presi  in  considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in  corso
di  pubblicazione  saranno  presi  in  considerazione   soltanto   se
accompagnati  da  una  dichiarazione  dell'editore  che  sono   stati
accettati per la pubblicazione; 
fino a punti 2 
    I  titoli  e  le  pubblicazioni  prodotti  in  copia  autenticata
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  apposta  in
calce  alla  copia  stessa,  devono  essere,  previa   scansionatura,
allegati alla domanda con le formalita' prescritte dall'ultimo  comma
dell'art. 3. 
    I titoli eventualmente spediti  separatamente  dalla  domanda,  a
mezzo posta elettronica certificata personale ai sensi  dell'art.  3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati  entro  il  termine
utile per la presentazione delle domande.