Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana; 
      2) godimento dei diritti politici; 
      3) eta' non inferiore ad anni diciassette e  non  superiore  ad
anni trentacinque ai sensi dell'art. 28 della legge 4 novembre  2010,
n. 183; 
      4)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale,  secondo   i
requisiti stabiliti dal decreto del Ministro  dell'interno  11  marzo
2008, n. 78 e dall'art. 2, comma 2, del decreto 13  aprile  2015,  n.
61, eccezion fatta per le deroghe relative ai parametri  fissati  nei
seguenti  requisiti:  statura   (art.   1,   comma   1, del   decreto
ministeriale n. 78/2008), peso corporeo, senso luminoso e  cromatico,
acutezza visiva e capacita' uditiva (art. 1 del decreto del  Ministro
dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, comma 1, lettere c, d , f,  g),  i
cui parametri non si applicano perche' cosi'  previsto  dall'art.  2,
lettera b), del decreto 13 aprile 2015, n. 61. Con  riferimento  alle
cause di non idoneita' per l'accesso alla  qualifica  di  vigile  del
fuoco in qualita' di atleta dei vigili del fuoco, ed  in  particolare
alla  presenza  di  sostanze  proibite,  si  applicano  anche  quelle
individuate  dalla  «Prohibited  List  del  World  Anti-Doping  Code,
pubblicata annualmente dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA)»; 
      5) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
      6) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      7)  essere  riconosciuti  atleti  di  interesse  nazionale  dal
Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  o  dalle  federazioni
sportive nazionali; 
      8) detenere almeno uno dei titoli sportivi di cui alla  tabella
A - categoria I del decreto 13 aprile 2015, n. 61. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi  ovvero
siano stati sottoposti a misura di  prevenzione  nonche'  coloro  che
siano stati destituiti da pubblici uffici o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento ovvero siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle  domande  di  partecipazione,  ad  eccezione  dei
requisiti  di  idoneita'  fisica  e  psichica,  che  dovranno  essere
posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla  Commissione
medica e conservati fino alla data di immissione in ruolo. A tal fine
l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere  alla  verifica
della conservazione di tali requisiti.