Art. 5 
 
 
                          Prove concorsuali 
 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati
teorici vertenti su: 
      a) diritto civile; 
      b) diritto penale; 
      c) diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. 
    La prova orale verte su: 
      a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
      b) procedura civile; 
      c) diritto penale; 
      d) procedura penale; 
      e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
      f) diritto commerciale e fallimentare; 
      g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      h) diritto comunitario; 
      i) diritto internazionale pubblico e privato; 
      l)  elementi  di  informatica  giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
      m) colloquio su una lingua straniera scelta  fra  le  seguenti:
inglese, spagnolo e francese. 
    Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener  conto  del
particolare ordinamento giuridico amministrativo della  Provincia  di
Bolzano. 
    Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.