Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione di esame e'  nominata  con  decreto  del  Ministro
della  giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti  l'inizio  della  prova
scritta, ed e'  composta  da  sei  membri  che  conoscano  la  lingua
italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al  gruppo  di  lingua
italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un
elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura
di intesa con la Provincia di Bolzano. 
    Per  ciascun  gruppo  linguistico  sono  nominati  membri   della
commissione  due  magistrati,  che  non  hanno  fatto   parte   della
commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed  un
docente universitario. 
    Presiede la commissione, senza voto determinante,  il  magistrato
nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
    Con  decreto  del  Ministro   della   giustizia,   terminata   la
valutazione degli elaborati scritti e previa delibera  del  Consiglio
Superiore  della  Magistratura,  sono   nominati   componenti   della
commissione esaminatrice docenti universitari delle  lingue  indicate
dai candidati ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 1,  n.  6,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente. 
    Le attivita' di segreteria della commissione sono  esercitate  da
personale amministrativo di area C, in servizio presso  il  Ministero
della  giustizia  e  sono  coordinate   dal   titolare   dell'Ufficio
competente per il concorso.