Art. 11 
 
                Prove facoltative di lingua straniera 
 
    1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o  piu'
delle seguenti lingue: araba, cinese, francese, portoghese, spagnola,
tedesca, russa, a eccezione delle lingue prescelte per i colloqui  di
cui al precedente art. 10, comma 1, lettera e). 
    2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a
1,5  centesimi,  purche'  raggiunga  la  sufficienza  di  almeno  0,9
centesimi. 
    3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative  si  aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame  orale,  sempre  che  il
candidato sia  risultato  idoneo  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 10, comma 3.