Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali. 
    2.  La  Commissione  interministeriale  RIPAM  dispone  in   ogni
momento,   con   provvedimento   motivato,   anche    successivamente
all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso  per  difetto
dei  requisiti  prescritti,  ovvero  per  la  mancata  o   incompleta
presentazione della documentazione prevista, nonche' per  la  mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.