Art. 11 
 
                Graduatoria del concorso e ammissione 
                 al corso di formazione dirigenziale 
 
    1. All'esito del concorso  di  accesso  al  corso  di  formazione
dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria  generale
per merito e titoli, sulla base del  punteggio  di  cui  all'art.  9,
comma  7.  A  parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicano   le
preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi  i  candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale per merito e titoli del
concorso di ammissione, tenuto conto della riserva  di  cui  all'art.
10, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui  all'art.
2, comma 2. 
    3. La graduatoria generale per merito e titoli  del  concorso  di
ammissione al corso  di  formazione  e'  approvata  con  decreto  del
Dirigente titolare ed e' pubblicata sul sito internet dell'USR.