Art. 12 
 
    Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio 
 
    1. Il corso di formazione  dirigenziale  e  tirocinio  si  svolge
secondo le modalita' definite dall'art. 17 del DM. 
    2. Con successivo decreto del Dirigente titolare di cui  all'art.
17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalita'  di  assegnazione
della sede di  svolgimento  del  corso  di  formazione  ai  candidati
ammessi allo  stesso,  le  norme  che  i  candidati  sono  tenuti  ad
osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita'  dei
periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte  dei
candidati stessi. 
    3. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del DM  almeno  un  modulo  del
corso di formazione viene svolto in lingua slovena  ed  e'  integrato
con contenuti specifici afferenti alle  istituzioni  scolastiche  con
lingua  di  insegnamento  slovena   o   con   insegnamento   bilingue
italiano-sloveno.