Art. 19 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale scolastica. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio). Trieste, 11 luglio 2018 Il dirigente: Giacomini