Art. 19 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto  dal  presente  decreto,  valgono,  in
quanto applicabili, le disposizioni sullo  svolgimento  dei  concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in  premessa
e nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del  personale
con qualifica dirigenziale scolastica. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente  della  Repubblica  e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio). 
      Trieste, 11 luglio 2018 
 
                                              Il dirigente: Giacomini