Art. 11 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
      a) non sono in possesso di uno dei requisiti di  partecipazione
di cui all'art. 2 del bando; 
      b) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      c) non hanno prodotto con la modalita' stabilita al  precedente
art. 7, comma 4 copia  per  immagine  (file  in  formato  PDF)  della
certificazione  di  cui   all'art.   2,   comma   2   attestante   il
conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta,  di  risultati
agonistici almeno di livello nazionale; 
      d) hanno riportato nella valutazione dei titoli  di  merito  un
punteggio inferiore a 0,75,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  7,
comma 3; 
      e) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti  tra  quelli  previsti  dal  bando  sara'   disposta,   con
provvedimento  adottato  dalla  DGPM,  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.  In  tal
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e'  dovuto  ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo   unificato   di   euro   650,00)   entro   il    termine,
rispettivamente, di  sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione.