Art. 6 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello, membro esperto del settore; c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri; c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.