Art. 11 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita'  di
merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      n) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      r)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      s) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
      t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      v) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 5, comma  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a  parita'  di  merito  e  di
titoli indicati al comma 1 del presente articolo,  la  preferenza  ai
fini della suddetta graduatoria e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16  giugno
1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1  e  2
del presente articolo  viene  preferito  il  candidato  piu'  giovane
d'eta'.