Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle tre prove scritte e  il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
    2. La graduatoria di merito del  concorso  e'  predisposta  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
finale conseguito da ciascun candidato. 
    3.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente  della  SNA.   Nel   decreto   di   approvazione   trovano
applicazione  le  disposizioni  sui  titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. La graduatoria e' pubblicata sul  sito  internet
della   SNA   (indirizzo:    www.sna.gov.it/7corsoconcorso);    della
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Sono ammessi alla frequenza del  corso-concorso  selettivo  di
formazione  dirigenziale  i  candidati   che,   essendosi   utilmente
collocati   nei   primi centoquarantotto   posti    della    suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.