Art. 6 
 
          Assegnazione e modalita' di fruizione delle borse 
 
    La Commissione compila liste  di  merito  distinte  per  ciascuna
delle borse  di  ricerca  di  cui  all'art.  1).  Ciascuna  borsa  e'
assegnata utilizzando la relativa lista di merito. 
    In caso di mancata assegnazione di una o piu' borse - per assenza
di candidati idonei  ovvero  per  rinuncia  da  parte  dei  candidati
selezionati  -  la  Banca   d'Italia   si   riserva   di   provvedere
all'assegnazione delle stesse sulla base di una lista unica che sara'
successivamente stilata inserendo i candidati idonei delle  liste  di
merito distinte,  che  non  abbiano  gia'  rinunciato  a  un'offerta,
ordinati sulla  base  di  una  valutazione  comparativa  del  profilo
complessivo. 
    La borsa non e' cumulabile con altre provvidenze economiche della
stessa natura. Durante il  periodo  di  fruizione  della  stessa  gli
assegnatari non dovranno svolgere attivita' lavorative subordinate  o
autonome incompatibili con  gli  impegni  derivanti  dalla  fruizione
della borsa. 
    Il referente assegnato a ciascun borsista fornira' l'assistenza e
gli indirizzi necessari per l'espletamento dell'attivita' di  ricerca
ed  avra'  cura  di  promuovere  l'interazione  del  borsista  con  i
ricercatori della Banca. 
    Ai borsisti verranno  corrisposti  assegni  mensili  di  €  4.000
lordi. 
    I borsisti dovranno svolgere l'attivita'  di  ricerca  presso  la
Banca con assiduita' e profitto; a tal fine ciascun  vincitore  e  il
proprio referente definiranno una  pianificazione  dell'attivita'  da
svolgere. 
    I  borsisti  potranno  partecipare  a  incontri  organizzati   da
primarie istituzioni nazionali e internazionali. 
    Inoltre, saranno invitati a presentare periodicamente,  e  almeno
una volta nel periodo di fruizione della  borsa,  i  risultati  delle
loro ricerche in seminari interni alla Banca. 
    I paper risultanti dalle ricerche svolte  dai  borsisti  potranno
essere  presentati  per  la  pubblicazione  alle  principali  riviste
nazionali ed internazionali, dovendo l'autore fare chiaro riferimento
alla circostanza che i lavori sono  stati  svolti  nell'ambito  della
fellowship.  Ferma  restando  tale   possibilita',   che   l'Istituto
incoraggia, prima dell'espletamento della selezione di cui all'art. 8
almeno un lavoro, di qualita' adeguata ad essere  presentato  per  la
pubblicazione nei working papers  della  Banca,  dovra'  essere  gia'
stato consegnato dal borsista al suo referente. Si chiede inoltre  ai
borsisti di sottoporre i loro lavori,  una  volta  ultimati,  per  la
pubblicazione nelle collane di working papers. 
    All'atto dell'assegnazione  delle  borse,  i  vincitori  dovranno
sottoscrivere una dichiarazione  d'impegno  ad  osservare  tutti  gli
obblighi connessi alla fruizione delle borse medesime.