Art. 8 Esame orale e attribuzione dei punteggi 1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati idonei dalla commissione esaminatrice all'esito della lettura dei tre elaborati scritti. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove scritte. 2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra' riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno o piu' dei precedenti concorsi, per esame, a posti di notaio, e' aumentato di due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite. 5. Il diritto di precedenza, stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e' attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato l'aumento di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento. 6. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte e orali, non meno di duecentodieci punti su trecento.