Art. 12 
 
 
                         Restituzione titoli 
 
 
    1. I candidati possono richiedere  all'Agenzia,  entro  sei  mesi
dalla  pubblicazione  della  graduatoria,  la   restituzione,   salvo
contenzioso in atto, dei soli titoli in originale presentati ai  fini
della selezione, con oneri e spese  a  loro  carico;  trascorso  tale
termine l'Agenzia non e'  piu'  responsabile  della  conservazione  e
restituzione della documentazione.