Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) idoneita' fisica all'impiego. A tal  fine  l'Albo  nazionale
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in  base  alla  normativa
vigente; 
      c) godimento dei diritti politici; 
      d) posizione regolare nei confronti  degli  obblighi  militari,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      e) diploma di laurea (DL) di durata  non  inferiore  a  quattro
anni conseguito  secondo  gli  ordinamenti  didattici  previgenti  al
decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,   ovvero   laurea
specialistica (LS) di  durata  quinquennale  (ora  denominata  laurea
magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270) in giurisprudenza o  economia  e
commercio o scienze politiche. Possono  presentare  domanda  anche  i
candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente in  base
all'ordinamento  previgente  rispetto  al  decreto   ministeriale   3
novembre  1999,  n.  509,  nonche'  equiparato  in  base  al  decreto
interministeriale 9 luglio 2009. 
    I titoli di studio conseguiti presso universita'  straniere  sono
considerati validi se sono stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente
in materia. 
    Sara'  cura  del   candidato   specificare   nella   domanda   di
partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza e l'ente
che ne ha effettuato il riconoscimento,  ovvero  della  richiesta  di
equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero. 
    2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti, ovvero  licenziati  ai  sensi  della
vigente normativa di  legge  e/o  contrattuale,  oppure  siano  stati
interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 
    4. Resta ferma la facolta' dell'Albo  nazionale  di  disporre  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame ovvero  alla  formazione  della  graduatoria  finale  di  cui
all'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
465/1997, l'esclusione dal concorso dei  candidati  per  difetto  dei
requisiti richiesti, nonche' per la mancata  osservanza  dei  termini
perentori e delle modalita' stabiliti dal presente bando. 
    5.  L'esclusione  dal  concorso  e'  disposta  con  provvedimento
motivato del  Prefetto  responsabile  della  gestione  dell'Albo  dei
segretari comunali e provinciali. 
    6. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.