Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Albo nazionale puo' sottoporre a visita medica i vincitori in base alla normativa vigente; c) godimento dei diritti politici; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo; e) diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' equiparato in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti presso universita' straniere sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza e l'ente che ne ha effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero. 2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 4. Resta ferma la facolta' dell'Albo nazionale di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame ovvero alla formazione della graduatoria finale di cui all'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti richiesti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori e delle modalita' stabiliti dal presente bando. 5. L'esclusione dal concorso e' disposta con provvedimento motivato del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. 6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.