Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli  appuntati  e  carabinieri  (ivi
compresi gli appartenenti al Ruolo forestale),  nonche'  gli  allievi
carabinieri  che  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande: 
        1) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 9; 
        2) abbiano conseguito o siano  in  grado  di  conseguire,  al
termine dell'anno scolastico  2018-2019,  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso
annuale previsto per l'accesso alle  universita'  dall'art.  1  della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo  n.  165/2001,  la  cui
modulistica e'  disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30°  anno
di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione  ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi  di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; 
        4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        6) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        7) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) abbiano compiuto  il  17°  anno  di  eta'  e  non  abbiano
superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'  e  abbiano  il
consenso  dei  genitori  o  di  chi   esercita   la   responsabilita'
genitoriale se  minorenni.  Per  coloro  che  abbiano  gia'  prestato
servizio  militare  per  una  durata   non   inferiore   alla   ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e'  elevato  a  28  anni.  Gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
altri pubblici impieghi non trovano applicazione; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
        4) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        5) abbiano conseguito o siano  in  grado  di  conseguire,  al
termine dell'anno scolastico  2018-2019,  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso  di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso
annuale previsto per  l'accesso  all'universita'  dall'art.  1  della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni   e
integrazioni. Il candidato che ha  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne  l'equipollenza  ovvero  l'equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        6)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
        7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  In  tal  caso,  la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione  di
non aver ancora conseguito il diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado ma  di  conseguirlo  al  termine  dell'anno  scolastico
2018-2019, dovranno far  pervenire  immediatamente,  al  momento  del
rilascio, qualora  idonei,  e  comunque  entro  il  30  luglio  2019,
dichiarazione   sostitutiva   dalla    quale    risulti    l'avvenuto
conseguimento. 
    4. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art.  9,  nonche'  al
riconoscimento   del   possesso   dell'idoneita'    psico-fisica    e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 10 e 12. 
    5. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
precedente  comma  4,  fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    6. L'amministrazione puo' disporre, in ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    7. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.