Art. 10 
 
 
                       Destinazione all'Estero 
 
 
    1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla
base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando destina i
candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell'art. 20, comma
1 del decreto legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento  di
nomina con relativa destinazione. Il MAECI  procede  all'acquisizione
della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede
di  destinazione  assegnata  ed  alla  definizione  del   trattamento
economico gravante sugli specifici  capitoli  di  bilancio  ai  sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo. 
    2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto  potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno  scolastico
successivo secondo le modalita'  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.